Decreto Ministero dei Trasporti - 29/07/2008 - n. 146 - Regolamento attuazione articolo 65
OGGETTO: Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
Modificato dal Decreto n. 133 del 17/09/2024
Modificato dal Decreto n. 182 del 02/08/2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2008 , n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;
Adotta il seguente regolamento:
TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto
Art. 1.
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.
Art. 1-bis
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “area SAR nazionale”: zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982);
b) “ATCN”: Archivio telematico centrale delle unità da diporto;
c) “autorità della navigazione interna”: Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;
d) “autorità marittima”: capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi;
e) “CED”: Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) “codice”: il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) “DCI”: dichiarazione di costruzione o importazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;
h) “STED”: Sportello telematico del diportista;
i) “UCON”: Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto;
l) “UMC”: uffici motorizzazione civile.
Art. 2.
Costruzione delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nell’ATCN nel registro delle imbarcazioni da diporto è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
Art. 3.
Iscrizione delle navi da diporto
1. Per l’iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell’ATCN, il titolo di proprietà può essere sostituito dall’estratto del registro delle navi in costruzione.1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorità competente il titolo di proprietà in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
Art. 4.
Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.
Art. 5.
Iscrizione di unità da diporto costruite per uso personale imbarcazioni da diporto autocostruite
1. Il proprietario di un'unità da diporto costruita per uso personale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice può richiedere l'iscrizione nell’ATCN presentando a uno STED nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unità da diporto costruite per uso personale autocostruite è costituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Le unità da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell’Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformità CE di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformità CE, di cui all'articolo 9 del codice.
Art. 6
Perdita di possesso
1. Ai fini dell’annotazione di cui all’articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilità dell’unità da diporto, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l’aggiornamento dell’ATCN, l’originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell’atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilità dell’unità da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta è presentata dall’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l’annotazione della perdita di possesso.
2. In caso di rientro in possesso o in disponibilità dell’unità da diporto, ai fini dell’annotazione di cui all’articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l’aggiornamento dell’ATCN, l’originale o la copia conforme dell’atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilità dell’unità da diporto. Se la richiesta è presentata dall’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l’annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell’unità, prima di procedere all’annotazione di rientro in possesso, l’UCON può disporre una visita di ricognizione dell’unità da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Effettuata l’annotazione di rientro in possesso o in disponibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l’UCON comunica allo STED di riconsegnare all’interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1.
4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo.
Art. 6.
Perdita di possesso
1. L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell'unità ed archivia la relativa licenza di navigazione.
2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unità, richiede all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unità ritrovata. Eseguita l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art. 7.
Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria
1. Per l’iscrizione di un’unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all’UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall’Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.1. Per l'annotazione di cui all'articolo 16 del codice, il proprietario dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La presentazione del contratto può avvenire avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento.
2. L'annotazione nell’ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto può essere richiesta dal proprietario o dall’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, anche successivamente all'iscrizione dell'unità, con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell’annotazione di cui all’articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell’atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall’Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalità telematiche l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.3. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilità dell’unità da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria può chiedere a uno STED la cancellazione dell’annotazione di cui all’articolo 16, comma 1, del codice.
4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non è soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicità navale.
5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice è sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Art. 8.
Pagamento stampati
1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato effettua il consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.
Art. 9.
Pubblicità degli atti
1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nell’ATCN nei registri di iscrizione delle unità ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.
Art. 10.
Forma del titolo per la pubblicità
1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto minori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
Art. 11.
Documenti per la pubblicità
1. La pubblicità è richiesta all’UCON, tramite uno STED, all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) elementi di individuazione dell'unità da diporto;
e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui è sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.
4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sull’unità da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicità, sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonché corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall’autorità consolare.4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità è allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.
Art. 12.
Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell’UCON del conservatore, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all’UCON, tramite uno STED, all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.
Art. 13
Esecuzione della pubblicità
1. Lo STED, effettuata le verifica di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell’atto da trascrivere, inserisce nell’ATCN il contenuto della domanda di pubblicità. Successivamente alla validazione dell’UCON, lo STED fa menzione dell’adempimento delle formalità eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizion e sono annotati sulla licenza di navigazione.
2. L’UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicità non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicità è nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo.
3. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unità registrate nell’ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell’ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell’ATCN.
Art. 13.
Esecuzione della pubblicità
1. L'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto prende nota della domanda di pubblicità nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.
2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, è conservato negli archivi del-l'ufficio.
3. Dell'adempimento delle formalità eseguite l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
4. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.
Art. 14.
Iscrizione nell’ATCN nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice può essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.
2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unità da diporto e di autorità di conservatoria navale.
Art. 15
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all’estero
1. L’elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all’articolo 18 del codice è trasmessa all’UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all’unità iscritta.
Art. 15.
Trasferimento di iscrizione
1. L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21, comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa.
2. L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione.
3. L'ufficio di provenienza cancella l'unità, riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.
Art. 15-bis
Licenza di navigazione per unità da diporto
1. I modelli di licenza di navigazione per le unità da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Oltre ai dati di cui all’articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l’ha rilasciata, l’eventuale nome dell’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l’eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.
Art. 15-ter
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l’iscrizione al Registro internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprietà o l’estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validità non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l’estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l’attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell’autorità competente, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l’avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Se nell’estratto del registro di iscrizione del Paese dell’Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi della nave, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l’obbligo di presentazione del certificato di stazza o l’attestazione provvisoria di cui al comma 2.
Art. 15-quater
Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciata dall’autorità marittima di iscrizione della nave ed è redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave è abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l’equipaggio, il nome dell’eventuale utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l’eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, la destinazione esclusiva al noleggio per finalità turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.
3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciato dall’autorità marittima di iscrizione della nave ed è conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si è ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall’autorità marittima alla quale è stata presentata l’istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validità di sei mesi.
5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.
6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all’autorità marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica.
7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all’autorità marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all’autorità competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all’eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, è in corso di validità, l’autorità marittima rilascia l’autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.
Art. 15-quinquies
Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all’articolo 31 del codice può essere utilizzata anche per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la necessità del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comando dell’unità.
Art. 15-sexies
Contrazione dei termini del procedimento
1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all’articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all’articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 15 -ter , comma 3, lettera a), del codice.
Art. 16.
Cancellazione dall’ATCN dai registri
1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice è presentata all’UCON tramite uno STED all'ufficio di iscrizione.
2. Lo STED trasmette all’UCON la domanda per la cancellazione. L’UCON, accertata l’inesistenza o l’estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché dell’INAIL. Ottenuto il nulla osta, l’UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo.2. L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.
3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS. La medesima procedura è adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), del codice.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente e attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all’estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all’UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta è rilasciato dall’UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l’alienante presenta allo STED copia conforme dell’atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell’atto di vendita all’UCON, che cancella l’unità da diporto dall’ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.6. In caso di trasferimento all’estero dell’unità da diporto, lo STED invia all’UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall’ATCN con l’indicazione del registro straniero prescelto. L’UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all’interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell’unità all’estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell’unità da diporto comunica all’UCON, tramite uno STED, gli estremi dell’avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’UCON cancella l’unità da diporto dall’ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario.6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero. Il proprietario dell'unità comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità.
6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all’articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprietà, l’UCON cancella d’ufficio l’unità da diporto dall’ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza.
Art. 17
Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto
1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all’UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) l’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l’originale o la copia conforme della denuncia presentata all’autorità competente e l’eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell’UCON, rilascia il duplicato. L’UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.
Art. 17.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente.
Art. 17-bis
Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche il proprietario presenta all’autorità marittima di iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l’autorità marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell’armatore, il duplicato, acquisendo l’originale o la copia conforme della denuncia presentata all’autorità competente e l’eventuale licenza deteriorata.
Art. 18.
Licenza provvisoria per navi da diporto
1. L'ufficio presso il quale è in corso l'iscrizione rilascia la licenza provvisoria di cui all'articolo 23, comma 6, del codice nei seguenti casi:
a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria;
b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente è stata presa in consegna.
Art. 19
Individuazione delle unità da diporto iscritte nell’ATCN
1. La sigla o il numero di individuazione delle unità da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un’altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.
Art. 19.
Sigle di individuazione
1. Per le unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto.
2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
Art. 20.
Potenza dei motori
1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è stata depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
Art. 20-bis
Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore
1. Ai fini dell’articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando è fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 24 -bis , comma 4, del codice.
2. Dell’atto viene rilasciata copia agli interessati per l’adempimento delle formalità di trascrizione.
Art. 21
Identificativo per la navigazione temporanea
1. L’identificativo per la navigazione temporanea è generato automaticamente dal CED su base nazionale ed è costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla “TEMP”.
2. L’identificativo è riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell’unità da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall’articolo 19, comma 1.
Art. 21.
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP».
2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.
Art. 22.
Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 1.
3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.
Art. 23.
Ruolino di equipaggio
1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonchè alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi, gli UMC e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione dall’UCON tramite lo STED. A tal fine, l’ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all’INPS, nonché al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all’armatore dell’unità, inoltra all’UCON, tramite uno STED, la richiesta per l’annotazione degli estremi del ruolino nell’ATCN e sulla licenza di navigazione. a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto, nonchè al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità.
3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell’equipaggio in un porto estero, ove l’autorità consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.
4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi, gli UMC o gli uffici consolari o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
4-bis. L’armatore può chiedere all’INPS l’autorizzazione a tenere un’unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure più posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali è adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all’articolo 38, comma 1-bis, del codice.
Art. 24
Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto
1. Ai fini delle annotazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del codice, il proprietario, l’utilizzatore in locazione finanziaria o l’armatore presenta domanda a uno STED.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che l’impresa individuale o la società richiedente ha nell’oggetto sociale le attività commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, del codice che si intendono esercitare e gli estremi dell’iscrizione nel suddetto registro;
b) licenza di navigazione dell’imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale;
c) nel caso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice, l’autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 49-septies, comma 3, del codice.
3. In caso di mutamento di uno o più dei soggetti di cui al comma 1, l’interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell’annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell’uso commerciale che si intende svolgere.
Art. 24.
Uso commerciale delle unità da diporto
1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attività che intende compiere e corredata da:
a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonchè gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
b) licenza di navigazione delle unità interessate.
2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non è consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.
Art. 24-bis
Deposito dei documenti di bordo presso l’autorità doganale
1. In caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell’applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto dall’autorità doganale fino alla riesportazione dell’unità, al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Art. 24-ter
Nautica sociale
1. L’autorità competente, nell’ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorità le aree destinate all’ormeggio, anche a secco, delle unità appartenenti alla nautica sociale di cui all’articolo 2 -bis del codice, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e le aree di sosta dei relativi carrelli.
2. Le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell’articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.
3. Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all’articolo 49 -decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Art. 24-quater
Comando e condotta di unità da diporto
1. Per comando di un’unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell’unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell’unità, comporta l’assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.
2. Per condotta di un’unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell’unità.
TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 25.
Patenti di categoria A
1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Art. 26.
Patenti di categoria B
1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Art. 27.
Patenti di categoria C
1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 3 paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.
Art. 27-bis
Patenti nautiche di categoria D
1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:
a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché di moto d’acqua, se di tipo D1;
b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.
2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all’allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. L’abilitazione è limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa.
3. A bordo delle unità di cui al comma 1 può essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.
4. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, è limitata al comando di natanti da diporto e moto d’acqua.
5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all’allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneità psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.
6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.
Art. 28.
Autorità competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1.
2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell’imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.
Art. 29
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2
1. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all’esame.
2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, è sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell’UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonché tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell’UMC.
3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita:
a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all’articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all’articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo;
b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d’altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all’articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005.
4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalità indicate al comma 3, lettere a) e b).
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa è sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto è sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica è distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l’esaminatore è affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all’articolo 49-quinquies del codice.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3-bis, del codice si applicano alle unità da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica.
7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di età. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.
8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse.
10. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Nell’allegato II sono definiti i criteri e le modalità di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a favore dei candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel rispetto dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 nonché delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669.
Art. 29.
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonchè tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa è nominata dal capo del circondario marittimo ed è costituita:
a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;
b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualità di membro;
c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.
3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto è nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalità indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 29-bis
Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1
1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.
2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all’articolo 49 -septies del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all’articolo 49 -octies del codice.
3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l’UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.
4. Alle modalità di svolgimento della prova di idoneità finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), il disposto di cui all’articolo 29, comma 11.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;
b) l’oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;
f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.
Art. 30
Estensione dell'abilitazione
1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.
2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all’articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.
Art. 31
Esercitazioni pratiche
1. Coloro che hanno presentato domanda per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonché per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall’abilitazione richiesta, purché durante l’esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identità o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unità da diporto per un termine di validità temporale pari a quello della domanda.
Art. 31.
Esercitazioni pratiche
1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purchè a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorità marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.
3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.
4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonchè le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.
Art. 32
Rilascio delle patenti nautiche senza esami
1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all’articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono:
a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall’unità madre rilasciato dalla Marina militare;
b) brevetto di abilitazione per la condotta di unità navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d’altura, di galleggianti a motore d’uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare;
c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d’altura rilasciato dalla Marina militare;
d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall’unità madre;
f) brevetto di abilitazione al comando di unità navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa;
g) brevetto di specializzazione di comandante di unità navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
h) brevetto di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
i) patentino di abilitazione al comando di unità navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
l) patentino di abilitazione al comando di unità navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
m) abilitazione al comando di unità navali d’altura dell’Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
n) abilitazione al comando di unità navali in navigazione costiera dell’Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell’Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
p) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell’Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
q) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell’Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
r) brevetto di abilitazione al comando di unità navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare.
2. I titoli e i brevetti di cui all’articolo 39 -quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono i seguenti:
a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall’unità madre rilasciato dalla Marina militare;
b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
c) brevetto abilitante alla condotta di “motoscafi da corsa M.M.” rilasciato dalla Marina militare;
d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall’unità madre;
e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall’unità madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell’Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all’aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.
Art. 32.
Conseguimento delle patenti senza esami
1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonchè i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, può conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
Art. 33.
Persone in possesso di titoli professionali
1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite nell'allegato III.
Art. 34
Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane
1. I cittadini italiani residenti all’estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonché natanti da diporto e moto d’acqua entro i limiti dell’abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto è tenuto a bordo in originale.
2. Per i cittadini italiani residenti all’estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l’obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell’unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea nonché per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall’obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell’unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unità da diporto battenti qualsiasi bandiera, l’obbligo di patente nautica è regolato dall’articolo 39 del codice.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all’estero è dimostrata a cura dell’interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.
Art. 34.
Comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che
la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
Capo II
Requisiti
Art. 35
Requisiti per l’ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale
1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneità finale di cui all’articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda:
a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono in possesso dell’attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all’articolo 29-bis, comma 5;
b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell’attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all’articolo 29, comma 10;
c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d’età e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio.
2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l’eventuale richiesta di limitazione dell’abilitazione alle sole unità a motore.
Art. 35.
Requisiti per l'ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.
Art. 36
Giudizio di idoneità
1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell’allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, né la sua convalida.
2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C.
3. I soggetti di cui all’allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste.
4. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall’allegato I, dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneità reca l’indicazione dell’ufficio di appartenenza del medico accertatore.
5. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l’attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneità reca l’indicazione dell’esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito oltre al codice identificativo del medico.
7. Per i cittadini italiani residenti all’estero il giudizio di idoneità psichica e fisica può essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
8. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi:
a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 3;
b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno.
9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla convalida della patente nautica all’autorità marittima o all’UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
10. In caso di disabilità o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento né di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L’originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.
11. I soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza di validità. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.
12. Avverso il giudizio di idoneità psicofisica è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici.
13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validità per l’intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e può essere utilizzato per un’ulteriore domanda di ammissione agli esami, se è ancora in corso di validità ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il certificato medico è conforme al modello contenuto nell’allegato I, annesso 1, ed è soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all’allegato I, annesso 2, è consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni.
14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
Art. 36.
Giudizio di idoneità
1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica nè la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall'autorità marittima o dal prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
Art. 37
Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche
1. Non possono conseguire la patente nautica, né la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, né la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonché di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l’autorità marittima o l’UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell’interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell’autorità consolare o di altra autorità competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell’autorità consolare o di altra autorità competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 37.
Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.
Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art. 38.
Termine di validità delle patenti
1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.
1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. La validità delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.
4. In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all’autorità marittima o all’UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.
Art. 39.
Revisione delle patenti nautiche
1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni nonché per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi o su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Art. 40.
Sospensione delle patenti nautiche
1. La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.
2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica è sospesa fino a un massimo di tre mesi dall’autorità marittima o dall’UMC del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l’abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica o da produrre gravi danni.2. La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:
a) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni;
c) dall'autorità che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.
3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica è sospesa dall’autorità che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.3. La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero all’UMC al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all’autorità marittima o all’UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell’annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all’articolo 46, comma 1.8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.
Art. 41
Revoca delle patenti nautiche
1. La patente nautica è revocata dall’autorità marittima o dall’UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non è più in possesso, con carattere permanente, dell’idoneità fisica e psichica alla convalida ai sensi dell’articolo 36.
2. Se a seguito della visita medica di idoneità viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B è affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 3, può essere chiesto all’autorità marittima o all’UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all’allegato I, paragrafo 4, può essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2.
3. Se il titolare non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 37, la patente nautica è revocata dall’autorità marittima o dall’UMC che ha provveduto al rilascio. L’interessato può conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione.
4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all’autorità marittima o all’UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell’annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all’articolo 46, comma 1.
Art. 41.
Revoca delle patenti
1. La patente nautica è revocata dall'autorità che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37.
2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneità neuro-motoria, l'interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 36.
Art. 42.
Disciplina delle scuole nautiche
1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
6. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonchè coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
Art. 43.
Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.
4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Capo IV
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale
Art. 44.
Commissioni d'esame fuori sede
1. Le scuole nautiche nonchè gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.
2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
Capo V
Disposizioni complementari
Art. 45
Unificazione di patenti nautiche
1. Coloro che sono in possesso di più patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l’unificazione all’autorità marittima o all’UMC che ha rilasciato la patente nautica più recente.
Art. 45.
Conversione e unificazione di patenti nautiche
1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unità a motore, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.
2. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unità a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purchè in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
Art. 46
Registro delle patenti nautiche
1. Fino all’attuazione dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorità marittime e gli UMC annotano i dati di cui all’articolo 39 -bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 46.
Registro delle patenti nautiche
1. Fino all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 47.
Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche
1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.
Art. 47-bis
Distruzione delle patenti nautiche
1. Il periodo massimo di giacenza presso l’autorità marittima o l’UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonché degli stampati ritirati e sostituiti perché non più in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, è fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l’ufficio marittimo o l’UMC comunica al titolare l’avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell’articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non più in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.
2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 è redatto verbale di distruzione, che è conservato agli atti dell’ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 48.
Finalità e campo di applicazione
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonchè le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. È responsabilità del comandante dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all’allegato V-bis.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto e le moto d’acqua, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonchè per l'identificativo di cui all'articolo 49 e per la sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche.
Art. 49.
Identificativo SAR per i natanti da diporto
1. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo già assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalità e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unità.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalità di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonchè le comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 50.
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dallo STED, all’atto della prima iscrizione nell’ATCN, previa validazione dell’UCON: Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unità, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
b) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell’unità o dall’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nell’ATCN nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all’aggiornamento dell’ATCN e all’annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell’UCON.4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell’unità o dall’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unità da diporto che si trovano in un porto estero, anche l’autorità consolare, sulla base di un’attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all’articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell’UCON.6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità, l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unità che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nella presente sezione.
Art. 51.
Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità:
a) otto anni dalla registrazione nell’ATCN dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
b) dieci anni dalla registrazione nell’ATCN dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.
3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all’allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell’unità da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all’articolo 50, comma 6Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
3-bis. Alle unità da diporto non marcate CE di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilità o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell’unità da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, è rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all’articolo 51, comma 3, sulla base di un’attestazione di idoneità rilasciata, in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell’unità.
4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento e, se l’organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull’unità venga eseguita un’ispezione a secco della carena.
Art. 52.
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
1. Il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Art. 53.
Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
1-bis. Il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità da diporto della quale costituiscono dotazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all’articolo 60, comma 3 -bis del codice.
Art. 54.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l’equipaggio.2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all’allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.
3. I conduttori di tavole a vela, moto d’acqua acquascooter e unità similari, nonchè le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
Art. 55.
Navigazione occasionale e di prova
1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unità da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art. 56.
Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto
1. I battelli di servizio rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d’acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.
Art. 57.
Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza
1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.
3. Per le unità da diporto di cui all’articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l’attestazione di idoneità rilasciata dall’organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato, per l’aggiornamento dell’ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell’UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all’estero, il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria può presentare la medesima documentazione all’autorità consolare.3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonchè gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorità marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneità rilasciata al proprietario. Tale autorità provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità.
3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l’articolo 51, comma 3 per le unità marcate CE e l’articolo 51, comma 3 -bis per le unità non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.
3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l’organismo notificato o autorizzato rilascia l’attestazione di idoneità e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validità dell’attestazione di idoneità rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall’organismo tecnico notificato o autorizzato sull’attestazione d’idoneità e dallo STED sul certificato di sicurezza per l’aggiornamento dell’ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell’UCON, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validità.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.
Art. 58.
Motore ausiliario
1. Il motore ausiliario di emergenza è impiegato in caso di avaria del motore principale.
2. Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.
Art. 59.
Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
1. Le unità da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art. 60.
Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:
a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Art. 60-bis
Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica
1. Le istruzioni di cui dell’articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 61.
Finalità e campo di applicazione
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonchè le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
Art. 62
Tipi di visite
1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:
a) iniziale, prima dell’entrata in esercizio;
b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all’articolo 70;
c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono disposte dall’autorità marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l’unità da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED.
3. Lo STED, a seguito di convalida dell’UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e sulla base dell’attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall’autorità marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l’ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g) , del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, previa presentazione della DCI aggiornata.
4. Qualora l’unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all’autorità consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
5. L’autorità consolare trasmette all’UCON, per la convalida e l’aggiornamento dell’ATCN, copia del certificato di sicurezza, l’attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza.
Art. 62.
Tipi di visite
1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:
a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento;
c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità è iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si trova.
3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.
Art. 63.
Visita iniziale
1. La visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento, un’ispezione a secco della carena e una prova di stabilità in acqua nonchè un'ispezione a secco della carena.
1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione può essere dispensata dalla prova di stabilità, qualora l’organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarità con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravità della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati.
2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonchè alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 organismi affidati.
Art. 64.
Visite periodiche
1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.
Art. 65.
Visite occasionali
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna, il certificato di sicurezza perde di validità.
3-bis. Per l’aggiornamento dell’ATCN, anche nei casi di perdita di validità del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all’articolo 62, comma 3.
Art. 66.
Visite dopo un periodo di disarmo
1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
Art. 67.
Organi di esecuzione delle visite
1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo nella cui giurisdizione si trova l’unità da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonché l’organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 4 e 5, o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unità che si trovino in porti esteri.
Art. 68.
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.
2. Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l’autorità marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione è annotata, secondo le rispettive competenze, dall’organismo tecnico autorizzato o dall’autorità marittima sull’attestazione d’idoneità e, tramite l’autorità marittima, è trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell’UCON, all’aggiornamento del certificato di sicurezza, dell’ATCN e della licenza di navigazione, con l’avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validità.2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione.
3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.
Art. 69.
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1. Il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Art. 70.
Certificato di sicurezza per navi da diporto
1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell’UCON dall'autorità marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.
Art. 71.
Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:
a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri.
2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
Art. 72.
Apparato motore, impianti ed allestimento
1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato.6. Ogni nave è sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.
Art. 73.
Protezione contro gli incendi
1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato.
Art. 74.
Mezzi di salvataggio
1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
4-bis. Il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l’armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.
Art. 75.
Dotazioni di sicurezza
1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni oppure una bussola elettronica;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
g) strumento di radioposizionamento;
h) tre quattro fuochi a mano a luce rossa;
i) tre quattro razzi a paracadute a luce rossa;
l) due tre boette fumogene;
m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato;
n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto del Ministro della sanità ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;
o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
q) un riflettore radar;
r) radio telefono ad onde ettometriche conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
t) dispositivo di esaurimento della sentina.
t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l’area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
Art. 76.
Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:
a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonchè le modalità e la periodicità delle revisioni delle zattere di salvataggio;
b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1, anche sulla base dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all’articolo 60, comma 3-bis, del codice.
Art. 77.
Trasferimento per lavori e navigazione di prova
1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla località in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
2. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all’articolo 31 del codice di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Capo II
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio e per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
Art. 78.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, nonché alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.
2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 89-ter, alle unità Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:
a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) un bambino di età inferiore ad un anno.
Art. 79.
Tipi di navigazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.
Art. 80.
Tipi di visite
1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall’armatore o dall’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell’unità. Il soggetto che richiede le visite sceglie l’organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l’esecuzione.2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unità ovvero dal loro legale rappresentante. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.
Art. 81.
Dichiarazione di idoneità
1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneità conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico autorizzato affidato.
Art. 82.
Certificato di idoneità
1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all’allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto all'allegato VII, è rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo STED all’atto dell’annotazione dell’utilizzo in attività di noleggio prevista dall’articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità e a seguito di convalida dell’UCON sulla base della dichiarazione di idoneità, dall'autorità marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unità e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nell’ATCN nei registri.
4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneità da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l’ATCN, a seguito di convalida dell’UCON. Per i natanti da diporto l’autorità marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneità.5. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneità rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneità al noleggio è rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità rilasciata dagli organismi tecnici di cui all’articolo 81, a seguito di convalida dell’UCON. Per i natanti da diporto l’autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all’autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona.6. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità, sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato di idoneità rinnovato o convalidato è inviata all’UCON per il tramite di uno STED per l’aggiornamento dell’ATCN è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all’autorità marittima o della navigazione interna all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera straniera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
Art. 83.
Validità del certificato di idoneità
1. Il certificato di idoneità è rinnovato ogni tre anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità.
2. Il certificato di idoneità è sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.
Art. 84.
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità
1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unità adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Art. 85.
Visita iniziale
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 82, comma 3, la visita iniziale La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonchè un'ispezione a secco della carena.
Art. 86.
Visite periodiche
1. Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneità per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Art. 87.
Visite occasionali
1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all’allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell’unità da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneità perde di validità e l’armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l’unità a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all’articolo 51, comma 3-bis.1. Nel caso in cui un'unità da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità, lo stesso perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unità a visita occasionale per la sua convalida.
1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneità perde di validità nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato. In tal caso l’armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato.
2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L’autorità marittima o della navigazione interna comunica all’armatore o, in mancanza, al proprietario dell’unità, L'autorità comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.
Art. 88.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio e le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato VIII. È responsabilità del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all’allegato VIII-bis.1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attività di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.
2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, è annotata sul certificato di idoneità a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell’autorità marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneità, per i natanti.2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione è annotata sul certificato d'idoneità a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.
Art. 89.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di otto sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri è composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.
Art. 89-bis
Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, è modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l’emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, iscritte nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L’approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e può essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2.
Art. 89-ter
Italian Passenger Yacht Code
1. l’Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento per le navi da diporto impiegate in attività di noleggio e per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate “passenger yacht”.
2. L’Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 1, lettera aa) , numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, nonché agli standard delle stesse per garantirne l’applicabilità in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unità di cui al comma 1.
3. I requisiti previsti dall’Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard.
4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall’Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata è incorporato nel suddetto codice.
5. Le proposte per l’applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall’Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l’equivalenza:
a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata;
b) incorpori requisiti più elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente;
c) soddisfi le finalità essenziali dei requisiti interessati dalla deroga;
d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall’amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13;
e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un’analisi ingegneristica.
6. Gli standard alternativi già approvati dall’amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l’organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unità.
7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La concessione delle esenzioni è limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed è considerata eccezionale.
8. L’approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze può essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformità con l’Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse.
10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa è considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, è approvato l’Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell’inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonché le modalità di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.
Capo III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un’unità un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018 EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91.
Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l’immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l’obbligo di essere assistito da un’unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all’articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Capo III-bis
LIMITAZIONI PARTICOLARI
Art. 91-bis
Limiti di velocità e di emissioni sonore
1. Salve diverse disposizioni contenute nell’ordinanza dell’autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell’imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite è ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell’autorità della navigazione interna competente.
2. Salve diverse disposizioni contenute nell’ordinanza dell’autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, all’interno dei porti, nonché nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all’ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all’ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite è determinato dall’autorità della navigazione interna competente.
Art. 91-ter
Limiti di navigazione e di distanza dalla costa
1. Nell’adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l’autorità della navigazione interna competente mira a garantire:
a) l’incolumità dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza;
b) l’ancoraggio delle unità da diporto in sicurezza, anche in relazione all’incolumità delle persone a bordo, con riguardo alle località che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsità di ripari o fondali superiori a 10 metri.
Art. 91-quater
Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità in mare e nelle acque interne
1. Gli strumenti per il controllo dell’osservanza dei limiti di velocità sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocità dell’unità da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell’organo accertatore, che conserva la relativa documentazione.
4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilità per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione.
Capo III-ter
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TRAINO PER IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN MARE
Art. 91-quinquies
Regime amministrativo
1. La comunicazione di inizio attività prevista dall’articolo 49 -duodecies , comma 2, del codice, è presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalità telematiche, dalle ditte individuali o dalle società che:
a) hanno la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto iscritta nell’ATCN, dotata del certificato di idoneità di cui all’articolo 91-septies e con l’annotazione sulla licenza di navigazione dell’utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare;
b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino.
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l’immediato avvio dell’attività.
3. Nella comunicazione di inizio attività sono contenuti:
a) la denominazione o la ragione sociale dell’impresa, con l’indicazione della sede legale e delle sedi operative;
b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell’impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di società e per le cooperative;
c) l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) gli estremi dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale “servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare”;
e) i contatti di reperibilità;
f) gli estremi di individuazione delle unità da diporto adibite al servizio.
4. La comunicazione è inoltre presentata in caso di:
a) trasferimento della sede legale;
b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto;
c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell’attività;
d) variazioni della proprietà o dell’assetto societario o cooperativo;
e) variazione delle unità da diporto adibite al servizio;
f) variazione dei contatti di reperibilità.
5. La comunicazione di inizio attività può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che:
a) hanno compiuto gli anni diciotto;
b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
6. La comunicazione di inizio attività non può essere presentata da coloro che:
a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all’articolo 37;
b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.
7. Il servizio è esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non può essere affidato ad altre imprese.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o più requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.
9. La Capitaneria di porto vigila sull’esercizio dell’attività e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.
10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell’ATCN delle unità utilizzate per il servizio. Nel registro è annotata ogni variazione relativa all’impresa, al titolare o alle unità utilizzate.
Art. 91-sexies
Requisiti dell’equipaggio
1. Possono condurre le unità adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unità a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell’articolo 33 e dell’allegato III.
2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilità del titolare dell’impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell’unità adibita al servizio sull’uso delle attrezzature e sull’esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all’articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
Art. 91-septies
Requisiti dell’unità da diporto
1. L’unità da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere:
a) iscrizione nell’ATCN;
b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: “imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare”;
c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall’articolo 54;
d) certificato di idoneità al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
e) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino.
2. Il certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera d) è rilasciato dallo STED dopo l’effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l’idoneità al servizio dell’unità da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalità delle attrezzature necessarie all’aggancio e al traino nonché i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l’organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneità.
3. Il certificato di idoneità è conforme al modello di cui all’allegato XI -bis ed è rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Art. 91-octies
Numero minimo dei componenti dell’equipaggio
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 91 -undecies , l’equipaggio delle unità adibite al servizio di assistenza e traino è composto almeno dal comandante e da altra persona in qualità di operatore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 91-sexies.
Art. 91-nonies
Limiti di operatività del servizio
1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all’articolo 91 -quinquies, comma 10.
Capo III-quater
UNITÀ DA DIPORTO A CONTROLLO REMOTO
Art. 91-decies
Navigazione delle unità da diporto a controllo remoto
1. Le unità da diporto a controllo remoto sono iscritte nell’ATCN.
2. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è consentita per l’assistenza all’ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l’assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonché per la verifica di parti o attrezzature di unità da diporto in fase di costruzione o riparazione.
3. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è suddivisa nelle seguenti categorie:
a) “libera”: navigazione con unità condotta a vista per la quale non è prevista comunicazione o autorizzazione;
b) “controllata”: navigazione con unità condotta non a vista, distinta in:
1) tipo A: navigazione per la quale è richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all’autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
2) tipo B: navigazione per la quale è richiesta la preventiva autorizzazione dell’autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
c) “certificata”: navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell’unità da diporto a controllo remoto o all’equipaggio remoto.
4. L’autorità competente di cui al comma 3 può esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall’obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
5. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata è limitata al mare territoriale. La navigazione certificata è consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo è sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall’articolo 27 -bis , comma 2, del codice.
Art. 91-undecies
Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali
1. Per la navigazione di unità da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali è richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente.
Art. 91-duodecies
Disciplina delle unità da diporto a controllo remoto
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unità da diporto a controllo remoto, nonché le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalità di navigazione autonoma, l’impiego standard e dell’equipaggio remoto. Sono altresì disciplinate ulteriori attività consentite con unità da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall’articolo 91-decies.
Capo III-quinquies
ARCHIVIO NAZIONALE DEI PRODOTTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO
Art. 91-terdecies
Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto
1. L’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all’articolo 60, comma 3 -bis , del codice, è gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.
2. Le autorità marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalità telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all’articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalità di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all’aggiornamento dell’archivio.
3. L’archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell’Unione europea.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità telematiche di comunicazione e di accesso all’archivio.
TITOLO III-bis
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 91-quaterdecies
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalità e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all’articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).
3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalità perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità.
Art. 91-quindecies
Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso
1. L’infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l’integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell’accesso a essi, nonché il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalità definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED.
2. L’accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalità previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonché agli altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 91-sedecies
Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell’attività di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità e i contenuti di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 34 del medesimo regolamento.
TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali
Art. 92
Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative
1. Per il rilascio della certificazione di conformità dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell’organismo tecnico notificato, in conformità al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE.
2. Per il rilascio della certificazione di conformità dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto già immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 19 -bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3. Per il rilascio della certificazione di conformità delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell’organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Art. 92.
Motori a doppia alimentazione
1. La normativa tecnica regolante i motori entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, è conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria.
Art. 93.
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;
6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Art. 94.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2008
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Scajola,Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1 al decreto n. 146 del 29/07/2008
(articolo 36)
REQUISITI DI IDONEITÀ PARAGRAFO I MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A, B, D TIPO D1
1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo D1, e la loro convalida coloro che sono affetti dalle seguenti patologie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
A. Affezioni cardiovascolari
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un’affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. Si può procedere al rilascio dell’idoneità in sede monocratica per quelle affezioni ritenute stabilizzate dal medico specialista di struttura pubblica che ha in cura il paziente, con certificazione conforme al modello in annesso 3 limitatamente a:
• ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica, se i valori pressori sono nei limiti di normalità e stabili a 6 (sei) mesi dall’inizio del trattamento comportamentale o farmacologico;
• patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non infartuale, passato almeno un anno da efficace trattamento di rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche:
a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore o sintomatologia anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1), dimostrata con test ergometrico;
b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come FE≥52% nel sesso maschile e ≥54% nel sesso femminile, dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con insufficienza cardiaca (classe NYHA I)
• pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di:
a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall’intervento); la sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa categoria;
b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall’intervento);
c) riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio (PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall’intervento);
d) efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall’intervento).
• aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di:
a) aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata da metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi dall’inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi dall’intervento; obbligatoria in caso di WPW);
b) pacemaker (“loop recorder” e defibrillatori impiantabili o ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti caratteristiche:
1. almeno 3 (tre) mesi dall’impianto;
2. età del paziente maggiore di 50 anni;
3. corretto funzionamento del dispositivo;
4. adesione ai controlli periodici del dispositivo;
5. stima della durata residua della batteria superiore alla validità prevista da legge della nuova idoneità;
6. elettrocateteri in sede da meno di 10 anni (cut-off per possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri).
B. Malattie respiratorie
La patente nautica può essere rilasciata o convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ossia quando sussistono patologie dell’apparato respiratorio quali asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva – BPCO, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con un profilo di basso livello di rischio, l’accertamento può essere effettuato da un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il giudizio è demandato alla commissione medica locale. La modulistica da utilizzare è conforme al modello in annesso 4.
C. Diabete
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, in quanto il rischio è da considerarsi elevato, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacità di gestione delle ipoglicemia accettabile o scarsa, con un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello medio, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare quanto proposto dall’attestazione dello specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che è conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo glicemico della malattia, con un giudizio complessivo circa la frequenza e la capacità di gestione delle ipoglicemie buono e un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello basso, la validità della patente nautica può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall’articolo 36, commi 4 e 5, del presente regolamento, sulla base di un’attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.
D. Malattie endocrine
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
E. Epilessia
La patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta da uno specialista appartenente a strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 6. La validità della patente nautica non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione, avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive
La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorché in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla conduzione di unità da diporto. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell’interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente nautica. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio o la convalida di patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a 2 anni.
H. Malattie del sangue
In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo di affezione quale:
• malattie linfoproliferative acute e croniche: quali leucemie acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin), gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma, macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi, malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel caso di gammopatia monoclonale benigna (MGUS), la validità della patente può essere confermata da parte dei medici individuati dall’articolo 36, comma 3, del regolamento, sulla base di un’attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che è conservata agli atti.
• sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validità della patente può essere confermata da parte dei medici individuati dall’articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, sulla base di un’attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che è conservata agli atti.
• coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le assunzioni di anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico.
I. Malattie dell’apparato urogenitale
La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata, quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima convalida della patente nautica successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conduttore trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente nautica può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 38 del regolamento e le successive convalide sono subordinate ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei medici di cui all’articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla conduzione.
PARAGRAFO II
REQUISITI VISIVI ED UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato possiede un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu) e un’acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Inoltre possiede una sensibilità tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%. Tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, è accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l’interessato possiede un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 7/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto è di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Sono assenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.
C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo periodo.
D. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, è considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Il candidato al rilascio o alla convalida della patente nautica monocolo, organico o funzionale, possiede un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva, se ben tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consente una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. Il campo visivo è allegato al certificato medico su modello in annesso 7, rilasciato da oculista di struttura pubblica, privata convenzionato o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato è colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non eccede i cinque anni.
G. Nel caso in cui è accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle protesi e la loro efficienza devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all’organo medico che procede all’accertamento dell’idoneità fisica.
PARAGRAFO III
IDONEITÀ AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA)
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
A. coloro che presentano, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla conduzione di quelle tipologie di unità (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B o D, tipo D1. L’efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all’accertamento.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale, eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:
• encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
• malattie del sistema nervoso periferico;
• postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1 con validità non superiore a due anni.
PARAGRAFO IV
IDONEITÀ AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA D, TIPO D2
1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1, possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l’idoneità al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o più delle seguenti limitazioni o prescrizioni:
• avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica;
• navigazione in orario esclusivamente diurno;
• navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli;
• limitazione a una determinata tipologia di unità da diporto;
• navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa;
• limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo;
• utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo;
• durata inferiore della validità della patente nautica;
• altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari.
PARAGRAFO V
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le categorie di patenti nautiche.
2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, da struttura pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo articolo 3, non ha scadenza di validità.
3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note.
Annesso 1
Annesso 2
Annesso 3
Annesso 4
Annesso 5
Annesso 6
Annesso 7
(articolo 27)
REQUISITI DI IDONEITÀ
PARAGRAFO 1
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE
Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purchè le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:
A. Affezioni cardiovascolari:
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purchè risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.
B. Malattie respiratorie:
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purchè risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
C. Diabete:
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici.
Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni.
Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.
In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.
D. Malattie endocrine
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
E. Epilessia.
La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata nè convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche.
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata nè convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive.
La patente nautica non è rilasciata nè convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, nè a persone che comunque consumino abitualmente, ancorchè in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
H. Malattie del sangue.
In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate nè convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
I. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente nautica non è rilasciata nè convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.
PARAGRAFO 2
IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA
Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
A. Coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita.
In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.
PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un’acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l’interessato deve possedere un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato è colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui è accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.
Annesso 1
Certificato medico
Annesso 2
Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico
Allegato 2 decreto n. 146 del 29/07/2008
(articoli 29 e 47)
A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorità marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all’articolo 30 del regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.
2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza.
B. CALENDARIO DEGLI ESAMI
1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validità dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l’attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall’articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall’articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o più esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Alla dichiarazione di disponibilità, che può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l’esame.
3. La domanda di ammissione agli esami è archiviata nei seguenti casi:
a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilità a svolgere l’esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione;
b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti;
c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica;
d) quando l’ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneità psicofisica o dei requisiti morali del candidato.
4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall’archiviazione della precedente, può sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica.
5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonché i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) hanno facoltà di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame.
6. Le misure compensative comprendono:
a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d’esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati;
b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica;
c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica.
7. Compatibilmente con la tipologia e la finalità della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalità alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che è allegata al verbale d’esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato.
8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalità della prova di esame, sono comunque adottate modalità di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l’handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame.
9. L’ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego è comunicato all’interessato dall’ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica.
(articolo 47)
PROCEDURE DI RILASCIO E CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE
A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano domanda alla competente autorità marittima o agli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento sia dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice, che dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice; per i soggetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.
2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza, allegano documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero.
B. CALENDARIO DEGLI ESAMI
1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del presente regolamento, in corso di validità, dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, nonchè una marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi nei quarantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.
3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti.
4. I candidati agli esami per il conseguimento della patente di categoria C presentano, all'atto della domanda, esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari nonchè l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE
1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonchè dal candidato, è rilasciata al termine della prova pratica.
2. Per i soggetti già in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.
3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.
D. CONVALIDA DELLE PATENTI
1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonchè l'eventuale possesso di altra patente nautica.
2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.
3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. ......... validità confermata fino al ................ " seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti.
4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n ................ validità confermata fino al ................ prescrizioni mediche ................ " seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.
E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI
1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.
2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ......... rilasciata in data ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.
F. CAMBIO DI RESIDENZA
1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. .......... residente a ........................ in via ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.
G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.
2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonchè due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.
3. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ......... rilasciata in data ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.
ALLEGATO III al decreto n. 146 del 29/07/2008
(articolo 33)
COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA, DI ABILITAZIONE O DI TITOLO PROFESSIONALE
A. EQUIVALENZE
1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta, sia per il traffico che per la pesca, o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono comandare, purché a titolo gratuito, le unità da diporto nei limiti di seguito indicati:
a) navi da diporto:
• primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 del 06/08/2016;
• primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
• comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all’articolo 8 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
• comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all’articolo 9 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
• ufficiale di navigazione del diporto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121;
• capitano del diporto di cui all’articolo 6 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121;
• comandante del diporto di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121;
• ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del codice;
• titolo professionale di marinaio autorizzato al traffico e superiori.
b) imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:
• tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati alla lettera a);
• ufficiale di coperta di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 del 06/08/2016;
• ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all’articolo 23 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
• comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all’articolo 24 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
• marittimo abilitato di coperta di cui all’articolo 11 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
• capo barca per il traffico nello Stato.
c) natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia di distanza dalla costa:
• tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati ai punti a) e b);
• capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;
• capitano della navigazione interna;
• capo timoniere della navigazione interna;
• capo barca della navigazione interna;
• conduttore di motoscafi per le acque interne;
• timoniere della navigazione interna;
• pilota motorista della navigazione interna.
d) natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:
• ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe con specializzazione “vela”;
• ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione “vela”;
• capitano del diporto con specializzazione “vela”;
• comandante del diporto con specializzazione “vela”.
2. I soggetti di cui al comma 1, che assumono il comando di un’unità da diporto, conservano a bordo il libretto di navigazione.
B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE
1. Possono conseguire, senza esami, le patenti nautiche di categoria A e B, previste rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del regolamento, nei limiti indicati dalla medesima lettera A e con le modalità stabilite dalla lettera C del presente allegato:
a) coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati alla lettera A, comma 1, muniti di libretto di navigazione in corso di validità;
b) coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all’articolo 90 del codice della navigazione (piloti provvisti di licenza rilasciata dal capo del compartimento marittimo).
C. PROCEDURA DI RILASCIO
1. I soggetti di cui alle lettere A e B, articolo 1, lettera b), richiedono all’ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni di nascita, residenza e cittadinanza di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) certificato medico, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda, rilasciato ai sensi dell’articolo 36 del presente regolamento;
c) due foto formato ICAO, di cui una autenticata;
d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata;
e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto;
f) una marca da bollo secondo il valore vigente.
(articolo 33)
COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE O TITOLO PROFESSIONALE
A. EQUIVALENZE
1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta o del diporto o della navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono comandare, purchè a titolo gratuito, le unità da diporto nei limiti di seguito indicati:
a) Navi da diporto:
• Comandante di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008;
• Comandante di cui all'articolo 9 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;
• Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;
• ufficiale di navigazione del diporto;
• capitano del diporto;
• comandante del diporto.
b) Imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:
• tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicati al punto a);
• Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 5 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007.
c) Natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia dalla costa:
• tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate ai punti a) e b);
• capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;
• capitano della navigazione interna;
• capo timoniere della navigazione interna;
• capo barca della navigazione interna;
• conduttore di motoscafi per le acque interne;
• timoniere della navigazione interna;
• pilota motorista della navigazione interna.
d) Natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:
• ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela";
• capitano del diporto con specializzazione "vela";
• comandante del diporto con specializzazione "vela".
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono il comando di un'unità da diporto conservano a bordo il libretto di navigazione.
B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE
1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al paragrafo A e muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal medesimo paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.
2. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.
C. PROCEDURA DI RILASCIO
1. I soggetti di cui ai paragrafi A e B, comma 2, richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di nascita, cittadinanza e residenza;
b) certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento;
c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata;
e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto;
f) una marca da bollo.
ALLEGATO IV al decreto n. 146 del 29/07/2008
(articolo 50)CERTIFICATO DI SICUREZZA
ALLEGATO V al decreto n. 146 del 29/07/2008
ALLEGATO V-bis al decreto n. 146 del 29/07/2008
Dotazioni di bordo raccomandate per le imbarcazioni e i natanti diporto
ALLEGATO VI al decreto n. 146 del 29/07/2008
(articolo 81)
DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO
ALLEGATO VII al decreto n. 146 del 29/07/2008
CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO PER IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
(articolo 82)CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO
ALLEGATO VII-bis al decreto n. 146 del 29/07/2008
CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO PER NATANTI DA DIPORTO
ALLEGATO VIII al decreto n. 146 del 29/07/2008
(articolo 88, comma 1)
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle navi da diporto adibite al noleggio
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)
+HF SSB |
[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.
[2] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. e con caratteristiche 150N.
[3] Cane nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione, delle dotazioni di cui al comma 1, lettera I), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
[4] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).
[5] i locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma I, lettera p), del presente regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
ALLEGATO VIII-bis al decreto n. 146 del 29/07/2008
DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DA DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO
ALLEGATO IX del decreto n. 146 del 29/07/2008
(articolo 88, comma 1)
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)
Zattera di salvataggio [1] | x (1) |
Cinture di salvataggio [2] | x |
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa | x (1) |
Boetta fumogena | x (3) |
Bussola e tabelle delle deviazioni | x |
Orologio | x |
Barometro | x |
Binocolo | x |
Carte Nautiche [3] | x |
Dispositivi di radioposizionamento/GPS | x |
Strumenti da carteggio [4] | x |
Fuochi a mano a luce rossa | x (4) |
Razzi a paracadute a luce rossa | x (4) |
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279) | x |
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972. | x |
Riflettore radar | x |
E.P.I.R.B. | x |
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico. | x |
Dispositivo di esaurimento della sentina | x |
Dispositivi antincendio [5] | x |
Apparati radio | VHF DSC +HF SSB |
[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.
[2] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. e con caratteristiche 150N.
[3] Cane nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma I, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
[4] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).
[5] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento.
ALLEGATO X del decreto n. 146 del 27/09/2008
(articolo 88, comma 2)
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)
TIPO DI NAVIGAZIONE | ENTRO 12 MIGLIA | ENTRO 6 MIGLIA | ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE |
Zattera di salvataggio [1] | x (1) | x (1) [2] | - |
Cinture di salvataggio [3] | x | x | x |
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa | x (1) | x (1) | x (1) |
Boetta fumogena | x (3) | x (2) | x (1) |
Bussola e tabelle delle deviazioni [4] | x | x | - |
Orologio | x | - | - |
Barometro | x | - | - |
Binocolo | x | - | - |
Carte Nautiche [5] | x | - | - |
Dispositivi di radioposizionamento/GPS | x | - | - |
Strumenti da carteggio [6] | x | - | - |
Fuochi a mano a luce rossa | x (4) | x (3) | x (2) |
Razzi a paracadute a luce rossa | x (4) | x (3) | x (3) |
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279) | x | x | - |
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972. | x | x | x |
Riflettore radar | x | x | - |
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico. | x | x | x |
Dispositivo di esaurimento della sentina | x | x | x |
Dispositivi antincendio [7] | x | x | x |
Apparati radio | VHF DSC +HF SSB |
VHF | VHF |
[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.
[2] Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008. con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal I gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.
[3] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.
[4] Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.
[5] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma lettera f), del presente articolo, è consentito Fuso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
[6] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).
[7] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento.
ALLEGATO XI del decreto n. 146 del 27/09/2008
(articolo 88)
ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE.
ALLEGATO XI-bis del decreto n. 146 del 27/09/2008
Vedi anche: