Circolare - 17/12/2013 - Prot. n. 30855 - Comunicazione rinnovo validità patente
OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013, recante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente".
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 30855
Roma, 17 dicembre 2013
OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013, recante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente".
1. Premessa
In data 10 dicembre 2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 289 - il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013 (di seguito DD), recante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente".
Il decreto disciplina le procedure necessarie affinché i medici autorizzati, le strutture mediche competenti e le commissioni, mediche locali, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 (di seguito DM), nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale.
Tale decreto individua e definisce, altresì, le procedure che dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del DM non diano esito positivo.
Va inoltre segnalato che il decreto ha inteso disciplinare i termini di presentazione della domanda di conferma di validità della patente di guida, espressamente stabilendo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa.
Parimenti non rientrano nell’ambito applicazione del DD:
- i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
- i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;
- i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità.
In detti casi il rinnovo dovrà essere effettuato presso l’Ufficio della Motorizzazione civile.
Dal giorno 9 gennaio 2014 - e cioè 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - saranno rese disponibili le procedure informatiche per la trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, utile al rinnovo di validità di una patente di guida.
2. Requisiti per l’accesso alla procedura informatica
Con circolare prot. 29042 del 27 novembre 2013 sono state anticipate le istruzioni operative per consentire ai soggetti, certificatori di accedere alle procedure informatiche per la conferma di validità della patente di guida, secondo quanto indicato all’art. 2 del DD. Ulteriori informazioni tecniche per il rilascio del PIN sono disponibili sul portale dell’automobilista.
3. Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica
3.1 La verifica di rinnovabilità della patente di guida, attraverso modalità telematica di cui all’art. 3 del DD, consente al soggetto accertatore (sanitario, studi di consulenza, autoscuole) di acquisire preliminarmente le informazioni utili per il rinnovo di validità. Si ritiene pertanto opportuno che si proceda alla suddetta verifica, inserendo i dati nell’apposita maschera proposta dal sistema informatico, prima di effettuare la visita medica.
3.2 Attraverso tale verifica sarà inoltre possibile visualizzare i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e riscontrare eventuali inesattezze sui dati stessi.
4. Conferma di validità della patente di guida in via telematica
4.1 In caso di esito positivo della verifica di cui all’articolo 3 del DD, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla visita medica e, in caso di esito positivo, alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica.
A tal fine, a partire dal 9 gennaio 2014 sarà resa disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it la procedura informatica che consentirà l’inserimento dei dati, attraverso l’apposita maschera conforme all’allegato 1 al DD. Alla suddetta maschera devono essere allegate da parte del soggetto accertatore, la fotografia e la firma del titolare di patente (quest’ultima, in tale prima fase applicativa, non è obbligatoria) secondo le dimensioni riportate nella specifica sezione dell’allegato 1 al DD. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo devono essere indicati attraverso l’inserimento da parte del sanitario certificatore, sempre nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
Devono inoltre essere inseriti i dati riguardanti gli estremi dell’attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti (vedi punto 6).
Una volta terminato l’inserimento dei dati richiesti, si procede al completamento dell’operazione di conferma di validità utilizzando l’apposito comando presente sulla maschera.
4.2 Concluse con esito positivo le operazioni di cui al punto 4.1, il sistema informatico genera la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida conforme all’allegato 2 al DD, che è stampata e consegnata immediatamente all’interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale. Tale ricevuta è valida per la circolazione e riporta indicato il numero verde del call center al quale il cittadino può rivolgersi in caso di mancata ricezione della nuova patente di guida.
5. Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica
5.1 Qualora invece, la verifica di cui al punto 3 dia esito negativo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del DD, non è possibile svolgere le ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità, della patente di guida e, pertanto, non può effettuarsi la trasmissione telematica delle informazioni utili al rinnovo di validità, fatto salvo il caso di cui al successivo punto 5.2.
5.2 Se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del DD, il sanitario certificatore, in caso di esito positivo della visita, redige la comunicazione, conforme all’allegato 1 al DD, su supporto cartaceo non in bollo, (senza indicare l’indirizzo del destinatario necessario per il recapito in quanto la pratica di rinnovo sarà trattata direttamente dall’ufficio della motorizzazione civile dove è stata effettuata la visita medica) sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida.
La conferma di validità della patente deve, quindi, essere richiesta dal titolare, all’Ufficio Motorizzazione civile. L’istanza di rinnovo deve essere corredata dalla stampa della "schermata" generata dal sistema informatico da cui risulta l’impossibilità di procedere al rinnovo di validità della patente secondo la procedura prevista dal DD.
5.3 Tale certificazione è utilizzata per presentare domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validità della patente all’ufficio della motorizzazione civile, allegando le attestazioni di versamento di cui al punto 6.
6. Diritti e tariffe
Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5, comma 2 del DD, il titolare deve esibire:
• un’attestazione di versamento della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
• un’attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
Per le visite effettuate sul territorio della Regione Siciliana, deve essere esibita soltanto l’attestazione dei diritti motorizzazione mentre, per assolvimento dell’imposta di bollo, si applica la disciplina già in uso su tale territorio.
7. Modalità operative
7.1 L’applicazione informatica per la conferma di validità, realizzata con tecnologia web, sarà accessibile dal 9 gennaio 2014 esclusivamente tramite apposita interfaccia grafica (web app) dal portale dell’automobilista. Si tratta della procedura standard che può essere utilizzata disponendo semplicemente di una stazione di lavoro collegata ad internet ed di uno scanner per l’acquisizione della foto e della firma. I soggetti certificatori, una volta entrati in possesso delle credenziali e del PIN possono accedere al portale dell’automobilista ed usare la predetta applicazione informatica. Le funzioni supportate dall’applicazione e le modalità operative sono descritte nel manuale utente direttamente disponibile all’interno dell’applicazione stessa.
7.2 Dalla suddetta data sarà inoltre disponibile la procedura che consentirà di operare in due fasi separate:
• nella prima fase è possibile effettuare la verifica di rinnovabilità ed inserire i dati riguardanti il titolare di patente, gli estremi dei versamenti, la foto ecc., e possono operare oltre ai soggetti certificatori, anche gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole quali soggetti autorizzati all’accesso al sistema informatico della motorizzazione;
• nella seconda fase, possono operare esclusivamente i medici, le strutture sanitarie e le commissioni mediche e serve per l’inserimento dei dati concernenti la visita medica. La transazione si conclude con la stampa della ricevuta da rilasciare al conducente.
Tale procedura sarà disponibile, oltre che attraverso apposita interfaccia grafica, anche tramite programmi gestionali in quanto sono stati sviluppati appositi web services per l’integrazione con gli stessi.
7.3 Al fine di rendere più agevole l’attività di sviluppo delle procedure d’integrazione di cui al punto 7.2, è disponibile per tutti i soggetti interessati, un apposito ambiente di test. Le modalità operative per attuare il collegamento al predetto ambiente di test e per ottenere le credenziali di autenticazione sono pubblicate sul sito ministeriale www.mit.gov.it alla voce "sistema informativo motorizzazione civile" e sul portale dell’automobilista alla voce "Professionisti".
7.4 A partire dal 9 gennaio 2014, i web services di cui al punto 7.2 saranno disponibili in ambiente di produzione e quindi utilizzabili, solo per i medici autorizzati, per gli studi di consulenza automobilistica e per le autoscuole.
7.5 I web services di cui al punto 7.2 per le strutture sanitarie e per le commissioni mediche locali, saranno disponibili in ambiente di produzione e quindi utilizzabili entro il mese di gennaio del 2014. Per tali strutture pubbliche i web services in questione, saranno disponibili anche attraverso la porta di dominio certificata dell’amministrazione secondo quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale per la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche.
7.6 Al fine di fornire un supporto efficace ai sanitari e agli operatori professionali nell’utilizzo della nuova procedura per la conferma di validità della patente, dal 9 gennaio p.v. sarà potenziato il servizio del call center del CED della motorizzazione (al numero 0641739929), anche attraverso l’ampliamento dell’orario di attività che sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 21:00, mantenendo invariato l’orario del sabato dalle 8:00 alle 14:00. Anche l’orario di apertura dei sistemi sarà ampliato, consentendo quindi l’utilizzo delle procedure informatiche dalle ore 8:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato. È stata inoltre attivata la casella di posta [email protected] alla quale è possibile inoltrare richieste di assistenza.
7.7 Al fine di ridurre i disagi per l’utenza nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il soggetto autorizzato non possa connettersi o comunque completare la transazione con il sistema informatico della motorizzazione, si riporta di seguito la procedura di emergenza da adottare esclusivamente nei casi in cui la conferma di validità della patente non possa essere rinviato ad altra data. Tale procedura prevede che, successivamente alla visita medica che attesta la sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica, il soggetto accertatore possa rivolgersi all’operatore del call center di cui al punto 7.6, il quale eseguirà alcune delle verifiche di cui al punto 7.2 (prima fase) e, in caso di esito positivo, potrà fornire telefonicamente il numero di protocollo al richiedente, la cui data sarà, naturalmente, coincidente con quella in cui è stata effettuata la predetta visita medica. Il soggetto certificatore dovrà completare la transazione di rinnovo inderogabilmente entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta telefonica e quindi rilasciare all’utente la ricevuta di cui all’allegato 2 al DD. Dopo tale periodo la prenotazione non sarà più ritenuta valida.
7.8 Il giorno lavorativo successivo, all’acquisizione sul sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova patente di guida che sarà inviata al titolare della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario, all’indirizzo indicato in fase di rinnovo, (nel caso di domiciliazione aggiungere "presso......" nel campo indirizzo). Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 80097416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile h 24 e 7 giorni su 7 con risponditore automatico e dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì per parlare con un operatore.
7.9 L'articolo 8 del DD dispone che non saranno più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità delle patente di guida difformi da quelle descritte a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione e quindi non potranno essere più accettati certificati trasmessi in modalità cartacea con data della visita medica uguale o successiva all’8 febbraio 2014. Dal 9 gennaio al 7 febbraio 2014 sarà quindi possibile operare cori le modalità attuali (con spedizione del tagliando autoadesivo), soltanto nel caso di effettivi impedimenti o per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività.
Si sottolinea la necessità che tale procedura sia attivata, nel periodo di tempo sopra indicato, solo ed esclusivamente nei casi di impossibilità ad operare con i nuovi sistemi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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