Circolare ACI - 07/03/2018 - Prot. n. 752 - Agevolazioni portatori di handicap.
OGGETTO: Agevolazioni portatori di handicap. Controlli intestazione veicoli. Disabile fiscalmente a carico.
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
SERVIZIO GESTIONE PRA
Prot. n. 005/0000752/18
Roma, 7 marzo 2018
OGGETTO: Agevolazioni portatori di handicap. Controlli intestazione veicoli. Disabile fiscalmente a carico.
Come noto, a seguito di una interpretazione del Ministero delle Finanze (cfr. Casistica nr. 483/2005) le agevolazioni IPT a favore dei soggetti disabili possono essere concesse solo a condizione che il disabile non risulti intestatario al PRA di altri veicoli per i quali abbia già usufruito dell'agevolazione.
Ciò in conformità con quanto previsto in materia di Tasse Automobilistiche dall'art. 8 L. n. 449/97 e dall'art. 30 comma 7 della L. n. 338/2000 e confermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 186 del 15/7/1998 e dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 169 del 4/6/2002.
Tale interpretazione sta creando delle criticità qualora il disabile decida di vendere il veicolo, acquistato con l'esenzione IPT, di cui è intestatario al PRA e di acquistarne uno nuovo. Infatti, in molti casi, l'esenzione sul nuovo veicolo non può essere applicata perché, pur avendo già venduto il precedente veicolo, questo ancora risulta al PRA intestato al disabile.
Ciò può accadere perché, come noto, l'art. 94 del Codice della Strada prevede che sia obbligato a chiedere la trascrizione al PRA dell'atto di vendita e l'aggiornamento della Carta di Circolazione il nuovo acquirente del veicolo e che tale aggiornamento debba essere fatta entro 60 giorni dalla data dell'atto di vendita.
Pertanto il soggetto disabile rischia di vedere compromesso il proprio diritto alle agevolazioni previste dalla legge a causa di eventi (ritardi e inadempimenti nella trascrizione del trasferimento di proprietà imputabili all'acquirente, tempi tecnici previsti dalla legge) non dipendenti dalla propria volontà e in relazione ai quali non può intraprendere alcuna azione immediata per risolvere la questione.
Alcune Province, di fronte alle legittime contestazioni degli utenti disabili, per fare fronte alle problematiche sopra evidenziate, hanno deciso di introdurre dei tempi di "tolleranza", riconoscendo le agevolazioni anche nel caso in cui il disabile, al momento della richiesta di esenzione, risulti intestatario di più di un veicolo a condizione però che il trasferimento di proprietà del veicolo venduto venga effettuato entro un determinato lasso temporale.
Tali interventi, pur essendo apprezzabili perché dimostrano una particolare attenzione delle Province nei confronti di tali categorie di cittadini, non sono sufficienti a risolvere il problema e purtroppo generano disparità di trattamento sul territorio.
Infatti, non tutte le Province hanno adottato la soluzione sopra indicata e ogni Provincia ha stabilito termini diversi.
Alcune Province, tra l'altro, hanno predisposto delle Dichiarazioni Sostitutive nelle quali fanno espressamente dichiarare al soggetto disabile che il veicolo di cui è ancora intestatario al PRA è stato venduto e che l'atto di vendita verrà trascritto entro un determinato termine.
Poiché, come già precisato in precedenza, la trascrizione è a carico dell'acquirente e non del venditore, tali Dichiarazioni Sostitutive finiscono per fare dichiarare eventi che non dipendono dal disabile il quale, tra l'altro, può non averne diretta conoscenza.
Per i motivi sopra esposti e al fine di risolvere il problema legato all'adozione di DS "personalizzate" da parte delle Province, questo Servizio ha ritenuto di riproporre la questione all'attenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze auspicando una soluzione che risolva le criticità evidenziate.
Nelle more del parere al citato Ministero (il cui contenuto sarà reso pubblico non appena arriverà la risposta), si ritiene necessario semplificare il procedimento, evitando di fare autocertificare al cittadino fatti, quali il numero di veicoli intestati al disabile, che possono essere verificati d'ufficio dal PRA evitando i controlli e le segnalazioni di cui agli artt. 71 e seg. DPR n. 445/2000.
A tale fine si trasmettono i nuovi facsimile di Dichiarazioni Sostitutive modificate in tale ottica. Per le formalità già eseguite utilizzando i vecchi modelli, si prega di non procedere a eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione inerente, appunto, la doppia intestazione che dovrà essere verificata d'ufficio direttamente dal PRA.
Inoltre, in attesa, poi, del parere proposto al MEF, si ritiene opportuno sospendere i recuperi IPT, nei casi in parola. Pertanto, qualora vengano trasmesse dalle Province tali tipologie di DS "personalizzate" si invitano gli Uffici periferici a prendere contatti con le Province stesse per evidenziare tale criticità e fare presente che della problematica è stato interessato il MEF, per cui sarebbe opportuno, nelle more, sospendere per il momento l'adozione di tali Dichiarazioni.
Con l'occasione, si ritiene utile, portare a conoscenza degli Uffici il parere dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia, emesso a seguito di interpello del contribuente, in merito alla definizione di "soggetto a carico" nel caso in cui il disabile sia fiscalmente a carico di soggetto privo di reddito.
Detta Agenzia ha precisato che la qualificazione di "soggetto a carico" non possa essere pregiudicata dalla circostanza che i beneficiari della detrazione non possano fruire della stessa in assenza di redditi da dichiarare. In altri termini, ricorrendo le condizioni normativamente previste, l'impossibilità di fruire delle detrazioni spettanti da parte degli aventi diritto, non determina il venir meno della predetta condizione.
Ne deriva, quindi, che anche nel caso in cui il disabile sia a carico di un familiare che non presenta la dichiarazione dei redditi, e che quindi non può fruire del beneficio della detrazione IRPEF del 19% per l'acquisto del veicolo, si applicano le agevolazioni IPT.
La presente Avvertenza verrà pubblicata nel Sito tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.
I modelli di Dichiarazione Sostitutiva modificati verranno pubblicati, come di consueto, anche sul sito ACI nella apposita sezione
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si prega di indirizzare unicamente alla casella di posta elettronica del Servizio scrivente ([email protected]), si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Giorgio Brandi